(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione  Trentino-Alto
                                Adige 
                    n. 38 del 15 settembre 2009) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della  Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, recante  «Approvazione  del  testo  unico  delle
leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il  Trentino
- Alto Adige», ai sensi del  quale  il  Presidente  della  Provincia,
emana, con proprio decreto, i  regolamenti  deliberati  dalla  Giunta
provinciale; 
    Visto l'art. 54, comma 1, punto  2),  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica, secondo il quale la  Giunta  provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti sulle materie  che,  secondo
l'ordinamento vigente,  sono  devolute  alla  potesta'  regolamentare
delle province; 
    Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del  26  aprile  1999
relativa alle discariche di rifiuti; 
    Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.  36  (Attuazione
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); 
    Vista la legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10  (Disposizioni
in materia di urbanistica,  tutela  dell'ambiente,  acque  pubbliche,
trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia); 
    Visto il decreto del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n.
14-44/Leg. (Disposizioni regolamentari relative  alle  discariche  di
rifiuti, ai sensi dell'art. 11 della legge 15 dicembre 2004, n.  10),
modificato con decreto del Presidente  della  Provincia  30  dicembre
2005, n. 22-52/Leg.; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1667 di data 3
luglio 2009, concernente: «Modificazioni al  decreto  del  Presidente
della  Provincia  9  giugno   2005,   n.   14-44/Leg.   (Disposizioni
regolamentari relative alle discariche di rifiuti, ai sensi dell'art.
11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10).», 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
Modificazione  dell'allegato  B)  al  decreto  del  Presidente  della
               Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg. 
 
    1. Alla sezione B) dell'allegato B)  al  decreto  del  Presidente
della Provincia  9  giugno  2005,  n.  14-44/Leg.,  il  punto  9)  e'
sostituito dal seguente: 
    «9. Al fine di ridurre il volume dei rifiuti urbani  da  smaltire
in  discarica  e  di  favorirne  lo  smaltimento  in  condizioni   di
sicurezza, devono essere collocati  in  discarica  rifiuti  trattati,
secondo i criteri, anche temporali,  e  le  condizioni  stabilite  da
questo punto. I  rifiuti  devono  essere  trattati  prima  di  essere
depositati in discarica al  fine  di  ottenere  una  diminuzione  dei
rifiuti   conferiti   in   discarica,   stabilizzare   la    frazione
biodegradabile,  mitigare  gli  odori,  ridurre  la  produzione   del
percolato e recuperare materiale idoneo per la copertura della stessa
discarica. Il trattamento dei rifiuti deve essere  effettuato  in  un
ambiente confinato e si deve svolgere attraverso le seguenti fasi: a)
operazione di triturazione lenta per ottenere materiale  idoneo  alla
successiva vagliatura; b) vagliatura con maglie di dimensione massima
fino a 50 mm o con resa  equivalente;  c)  trattamento  aerobico  del
sottovaglio. Durante la fase aerobica, che di  norma  ha  una  durata
minima di 21 giorni dal completamento del carico del cumulo  o  delle
celle, devono essere mantenute le seguenti  condizioni  di  processo,
per temperatura e umidita': 
      
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La  temperatura  deve  essere  registrata  in  continuo,   mentre
l'umidita' deve essere misurata ad inizio e fine processo; i relativi
grafici devono essere conservati  presso  l'impianto  per  almeno  un
anno. 
    Il materiale, per essere utilizzato tal quale  per  la  copertura
della discarica, deve possedere un indice respirometrico inferiore  a
1300 mg O <sub>2</sub> /kgSV<sup>-1</sup> h<sub>-1</sub> , secondo quanto  indicato  nell'allegato  D.
Qualora sia superato il valore sopra riportato, il materiale trattato
deve essere depositato in discarica. 
    Il materiale stabilizzato  biologicamente  e  utilizzato  per  la
copertura giornaliera della discarica non necessita di una  ulteriore
e preventiva vagliatura. Le discariche  o  i  settori  di  discarica,
coltivati esclusivamente con materiale proveniente da  operazioni  di
bonifica di depositi dismessi da oltre 20  anni,  non  sono  soggetti
alla copertura giornaliera. 
    Va   privilegiata   la   stesa   del    materiale    stabilizzato
biologicamente, qualora utilizzato per la copertura giornaliera della
discarica,  non  venga  (deve  essere)  in  assenza   di   condizioni
meteroriche  che  possono  riattivare   l'attivita'   biologica   del
materiale stesso (in presenza o all'approssimarsi di precipitazioni). 
    Il materiale utilizzato per la copertura definitiva o provvisoria
della discarica deve essere sottoposto a  vagliatura  con  maglie  di
almeno 20 mm ed essere conforme ai valori di concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo dei metalli, riferiti alla colonna  B  della
tabella 1 dell'Allegato 5) del titolo V della parte  IV  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia  ambientale),  di
seguito riportati: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il materiale stabilizzato biologicamente, sottoposto a vagliatura
con  maglie  di  almeno  20  mm,  puo'  essere  utilizzato   per   la
realizzazione dello strato superficiale  di  copertura  finale  della
discarica, di cui al punto  2.4.3.  (Copertura  superficiale  finale)
dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 36  del  2003.  In  questo
caso lo strato piu' esterno deve comunque essere formato da almeno 30
cm di terreno vegetale. 
    I rifiuti vanno deposti in strati compatti e sistemati in modo da
evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30°. 
    Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 36  del
2003, le disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti  non  si
applicano  ai  rifiuti  il  cui  trattamento  non  contribuisca  alla
riduzione della quantita' dei rifiuti stessi  o  dei  rischi  per  la
salute umana e l'ambiente, e non risulti indispensabile ai  fini  del
rispetto dei limiti fissati dal decreto legislativo n. 36 del 2003. 
    Conseguentemente, possono essere collocati in  discarica  rifiuti
non trattati, qualora nei singoli bacini di raccolta  si  raggiungano
elevati livelli di RD di rifiuti di alimenti e di giardini  e  quindi
il rifiuto indifferenziato presenti le caratteristiche  merceologiche
di  una  frazione  secca  il  cui  trattamento,   prima   della   sua
collocazione in  discarica,  non  contribuisca  sostanzialmente  alla
riduzione della quantita' dei rifiuti o  dei  rischi  per  la  salute
umana e l'ambiente. 
    Le disposizioni riguardanti  il  trattamento  di  stabilizzazione
biologica non si applicano quindi ai seguenti rifiuti: 
      ai rifiuti urbani indifferenziati provenienti da uno  specifico
bacino di  raccolta  e  che  presentano  una  quantita'  di  frazioni
merceologiche costituite da rifiuti biodegradabili  non  superiore  a
115 kg/(ab eq anno); 
      ai rifiuti  provenienti  dalle  operazioni  di  bonifica  delle
discariche di rifiuti prevalentemente urbani, dismesse  da  oltre  20
anni; 
      ai rifiuti provenienti dalla pulizia stradale; 
      ai  rifiuti  provenienti  dalle   fasi   di   dissabbiatura   e
grigliatura degli impianti provinciali  di  depurazione  delle  acque
reflue urbane e sottoposti preventivamente a  trattamento,  quale  ad
esempio lavaggio, disidratazione a  mezzo  compattore  e/o  letto  di
essiccamento, ecc.; 
      ai fanghi prodotti dagli impianti  provinciali  di  depurazione
biologica delle  acque  reflue  urbane  (pretrattati  termicamente  o
sottoposti a processi di ossidazione  chimica  ovvero  disidratati  e
resi palabili), nei casi in cui e' ammessa  eccezionalmente  la  loro
collocazione in discarica in presenza di comprovata necessita'. 
    I rifiuti urbani indifferenziati che abbiano  le  caratteristiche
sopraccitate  devono   comunque   essere   sottoposti   a   riduzione
volumetrica mediante  triturazione  prima  di  essere  depositati  in
discarica. 
    Per verificare la presenza nel rifiuto urbano indifferenziato  di
rifiuti  biodegradabili  devono  essere  programmate  ogni  tre  mesi
analisi merceologiche sul rifiuto stesso. Al fine della verifica  del
rispetto del limite di 115 kg/(ab eq anno) nel  mese  di  ottobre  di
ogni anno deve essere calcolata la  composizione  merceologica  media
del rifiuto urbano residuo per ciascun bacino  riferita  ai  12  mesi
antecedenti,  considerando  le   seguenti   frazioni   merceologiche:
organico, verde, legno, carta e cartone, tessili sanitari,  organico.
Qualora non sia rispettato il limite, con  una  tolleranza  del  10%,
entro il semestre successivo deve essere attivato il pretrattamento. 
    Per consentire  un'organizzazione  efficiente  ed  economica,  il
trattamento di stabilizzazione biologica deve essere  effettuato  per
almeno un anno. 
    Qualora il rifiuto indifferenziato non abbia  le  caratteristiche
sopraccitate risulta necessario procedere  con  un  trattamento  come
precedentemente specificato.» 
    2. Nella prima applicazione delle modifiche normative  introdotte
dal comma 1 al punto 9) della sezione B) dell'allegato B) del decreto
del Presidente della Provincia 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, gli  enti
e i soggetti gestori delle discariche provvedono entro il  31  agosto
2009 all'esecuzione delle verifiche circa il rispetto del limite  dei
115 kg (ab eq anno) secondo le modalita' ivi  previste,  attivando  -
ove occorra - il trattamento di  stabilizzazione  biologica  entro  i
successivi sei mesi. Dal 1° luglio 2009 e fino al 31 agosto 2009, gli
enti e i soggetti gestori proseguono nella collocazione  dei  rifiuti
in discarica secondo le modalita' applicate nel  primo  semestre  del
2009. 
    3. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente provvede
ad aggiornare d'ufficio le autorizzazioni integrate ambientali  delle
discariche per rifiuti non pericolosi destinate allo smaltimento  dei
rifiuti  urbani  entro  il  31  agosto  2009,  in  adeguamento   alle
disposizioni stabilite da questo articolo.